ZEN

Il voto segreto nell’assemblea condominiale

Succede spesso che le intenzioni di voto in condominio sia influenzate dai rapporti interpersonali e dalle possibili ripercussioni.

Facciamo un esempio non tanto lontano dalla normale esperienza.

Bisogna deliberare su un’azione che possa indispettire uno dei condomini, anche solo in modo lieve.

In questa situazione altri condomini in stretto rapporto amicale con l’infastidito, potrebbero sentirsi in dovere di votare a suo favore sia per evitare di rovinare il rapporto che per evitare ritorsioni.

Le relazioni poterbbero falsare la volontà dell’assemblea. Nella fattispecie di un recupero forzoso delle somme dovute al condominio potrebbe instaurarsi una vera faida tra condomini.

Sarebbe utile il voto segreto, tuttavia la giurisprudenza si è già espressa sulla materia, identificando come annullabili le delibere prese a voto segreto.

Cosa comporta questo?

Secondo art. 1137 Codice civile una delibera annullabile ha vizi di forma ma è sostanzialmente legittima. Pertanto, è efficace dopo il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Quindi in definitiva se nessuno impugna la delibera fatta a voto segreto, questa dopo trenta giorni è a tutti gli effetti valida.

Lungi da me consigliare questa procedura in modo sistematico, cosa che comporterebbe rischi e rallentamenti, tuttavia in determinate circostanze potrebbe ridurre la litigiosità ed il conflitto tra i condomini.

Una assemblea ZEN è sempre più proficua di una litigiosa.